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  Comune di Blevio         

      

 
 

  • Nuove regole per l'accensione di fuochi all'aperto
   




ORDINANZA N. 670

OGGETTO : FUOCHI ALL’APERTO
 
 
IL SINDACO
Allo scopo di regolamentare una situazione potenzialmente pericolosa per i terreni (specie quelli a ridosso del bosco) e per le abitazioni;

Preso atto del disturbo e danno anche alla salute che il fumo arreca o può arrecare a residenti e visitatori;

Vista la normativa di Legge in materia , art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 59 del T.U.L.P.S. –R.D: n. 773/1931;
 
AUTORIZZA
La combustione all’aperto di legna, rami, erba e scarti vegetali provenienti da terreni, orti, giardini, boschi alle seguenti condizioni:
 
1) SITI E MATERIALI
  • Il materiale deve essere secco o essiccato
  • L’operazione deve essere controllata per tutto il tempo da almeno una persona
  • Il posto di combustione deve essere sempre lo stesso, ben circoscritto, con impossibilità di propagazione del fuoco, ad almeno 10 mt. dalle case confinanti.
  • Il fumo non deve dirigersi verso le case vicine o verso il centro abitato; nel caso le condizioni atmosferiche mutassero l'andamento del fumo a danno di terzi il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
 
2) MESI ED ORARI CONSENTITI
L'accensione di fuochi è consentita:
  • Nei mesi da ottobre a marzo nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 5.00 alle ore 8.00 (ora di fine combustione ).
  • Nei mesi da aprile a giugno e nel mese di settembre nei giorni di mercoledì e sabato dalle ore 4.00 alle ore 7.00 (ora di fine combustione ).
 
3) DIVIETI
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO:
  • Nei mesi di luglio ed agosto è vietata in qualsiasi orario la combustione dei materiali in oggetto.
  • Aggiungere alla combustione rifiuti non vegetali (la combustione della plastica, anche in piccola quantità, genera fumi tossici gravemente dannosi per la salute).
  • Avviare la combustione in presenza di vento e / o in periodi di grande siccità.
  • E' vietato alle imprese edili, artigianali o operatori del verde qualsiasi accensione di fuochi.
 
4) LINEA DI CONDOTTA

In tutti i casi viene raccomandato di preferire il compostaggio in loco rispetto alla combustione.
 
Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 25.00 a €. 500.00
Gli appartenenti alla Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell’osservanza della presente ordinanza.
 
LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 478 DEL 23/05/2002.
 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 07.08.90 nr. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.
 
Blevio li. 26/08/2009 




                         
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