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La nuova Commissione Paesaggio del Comune di Blevio è stata rinnovata con provvedimento di Giunta il 25 agosto 2009 ed è così costituita:
arch. Giuseppe Antonacci, Presidente
arch. Daniele Garnerone
arch. Alessandro Verga
arch. Elena Bocconi
arch. Silvia Raitè
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Regolamento per la disciplina della
Commissione per il paesaggio
Articolo 1 – Istituzione e funzioni della Commissione per il paesaggio.
- E’ istituita ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, art. 81 la Commissione per il paesaggio.
- La Commissione è organo collegiale tecnico dell’Amministrazione Comunale che esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici-ambientali vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante per:
- Autorizzazioni e sanzioni paesistico ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 12/2005;
- L’espressione del parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie.
- Ogni parere della Commissione deve essere motivato ed è redatto nei modi indicati dalla legge.
Articolo 2 – Nomina, durata e composizione.
- La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, che individua anche il Presidente.
- La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.
- La Commissione è composta da:
- N. 5 (cinque) membri tecnici esperti in materia di tutela paesistico ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione di appositi corsi formativi riconosciuti dalla Regione Lombardia.
- La Commissione opera in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova Commissione.
- alla seduta della commissione partecipano senza diritto di voto:
- Il responsabile del procedimento, con funzioni di segretario, e/o altro personale degli uffici che provvede all’illustrazione delle pratiche alla commissione
- Il Sindaco o suo delegato per dare comunicazioni dei Piani e dei Programmi dell’Amministrazione Comunale e quale referente del territorio comunale.
Articolo 3 – Convocazione.
- le sedute della commissione sono convocate con apposito avviso da parte del responsabile del procedimento, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando telefax o posta elettronica.
- Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Il presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell’illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- La Commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni sessanta giorni e in via straordinaria ogni volta che il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno.
- Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l’espressione del parere.
Articolo 4 – Validità delle sedute.
- La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica, compreso il presidente.
- I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Gli argomenti sono posti all’ordine del giorno sulla base della presentazione al protocollo comunale salvo diversa disposizione del Sindaco o Assessore delegato per la valutazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
- I commissari possono sempre visionare i progetti sottoposti a valutazione paesaggistica in orari di apertura dell’Ufficio Tecnico, ai fini della migliore partecipazione.
- Dei pareri espressi è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli altri membri presenti. I pareri fanno parte integrante del procedimento amministrativo.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della Commissione stessa scelto dal Presidente o dal personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico.
Articolo 5 – Decadenza.
- I membri della commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per 3 (tre) sedute consecutive o per 12 (dodici) sedute nel corso di un anno solare. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della commissione.
Articolo 6 – Gettone di presenza.
- La Giunta Comunale può riconoscere ad ogni commissario, con esclusione dei dipendenti, un gettone di presenza a titolo di rimborso spese e comunque non superiore a quanto stabilito per i Consiglieri Comunali.
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